Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di riconoscere il diritto a tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1981 e il 1995, di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, al fine di evitare una enorme massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile, e di rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ai ferrovieri pensionati in attesa di veder riconosciuto il loro diritto, come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.
      L'approvazione della presente proposta di legge, oltre a eliminare l'enorme contenzioso di cui è gravata l'amministrazione della giustizia, presso la quale pendono migliaia di ricorsi giudiziari avanzati dai ferrovieri, comporterebbe anche un vantaggio economico per le Ferrovie stesse.
      Infatti, la stragrande maggioranza delle sentenze emesse finora, oltre alle spese aggiuntive di giustizia a carico delle Ferrovie dello Stato, condannano le Ferrovie stesse anche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria che fanno addirittura più che raddoppiare l'importo del diritto riconosciuto.
      D'altronde, va ricordato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 2249 del 2 giugno 1977, stabiliva che «le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».
      Tale principio veniva ribadito dal tribunale amministrativo regionale del Lazio,

 

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III sezione, che, con sentenza n. 622 del 27 maggio 1985, disponeva che «destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefìci riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».
      Il riconoscimento di tale diritto, sia pure con decorrenze diverse, è arrivato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, e con il decreto del Presidente delle Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei Ministeri, delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, in pratica quasi tutto il settore pubblico. I dipendenti dell'allora ente Ferrovie dello Stato sono risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso, non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale e assistenziale del personale dipendente continua a essere regolato dalle leggi in vigore.
 

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